Gabrio

18 Giu, 2008

Fuori dopo tre mesi i comunitari dalle case di ospitalità notturna

INIZIATIVE — Inviato da gabrio @ 11:14
Fuori dopo tre mesi i comunitari dalle case di ospitalità notturna 
18 giugno ore 14:00 - Caffè Basaglia - Via Mantova, 34

  
In seguito alla disposizione emanata dal Servizio Adulti in Difficoltà, riguardante le nuove modalità di accesso alle Case di Ospitalità Notturna riservate ai cittadini comunitari, si è generato un acceso dibattito all’interno delle equipe che vi lavorano, ambito allargato ad altri lavoratori del sociale nonchè semplici cittadini.

Come operatori, i punti critici che si evidenziano sono molteplici e di differente natura. Non privi certamente di proposte atte ad oltrepassare l’attuale situazione che, peraltro, genera smarrimento tanto negli addetti ai lavori quanto e soprattutto nelle persone interessate dalle direttive espresse nella circolare.

In primo luogo, si vuole evidenziare un problema di carattere etico che prepotentemente si pone all’attenzione degli operatori, ricordando che non si può far riferimento ad un mandato istituzionale se questo entra in netto contrasto con i principi del proprio lavoro. Lasciare che a guidare il proprio incarico siano dei principi cardine ineludibili e nei quali ci si riconosce, diventa l’unico modo possibile perché il processo in atto generi dinamiche tese alla ricerca di nuove soluzioni e risorse da impiegare. Diversamente, si rischia di ledere la dignità del lavoratore spingendolo alla mera esecuzione di mansioni e relegandolo ad un ruolo in cui non si riconosce.

Il lavoro sociale, specialmente in bassa soglia, è per sua stessa natura, votato alla realizzazione di una piena inclusione degli individui attraverso l’utilizzo delle risorse a disposizione, nonché all’individuazione tanto di differenti logiche di impiego quanto di nuove risorse, qualora quelle esistenti non siano in grado di soddisfarne la richiesta.

La logica che sottende all’emanazione della disposizione, al contrario, mina i concetti inclusivi di cui si è promotori affermando che l’ottenimento di nuovi posti letto per gli individui più deboli debba realizzarsi mediante la riduzione del periodo di ospitalit nei confronti dei cittadini comunitari non portatori di particolari problemi. determinare, poiché se da un lato gli operatori già tutelano persone portatrici di maggiori difficoltà con il ricorso ai posti di emergenza, dall’altro la disponibilità di questi stessi posti diminuirebbe se i cittadini comunitari individuati come portatori di altrettante difficoltà potrebbero trovare accoglienza facendo ricorso solo ad essi. Inoltre, non appare illecito che soggetti i quali utilizzano le strutture per tentare di raggiungere obiettivi personali, peraltro comuni a quasi tutti gli esseri umani e cioè progetti familiari e/o lavorativi, trovandosi senza una dimora e la disponibilità economica sufficiente a garantirla, si rivolgano alle C.O.N. Si vuole credere che debba essere supportato non solo chi si trova in condizioni di estrema marginalità, ma anche chi è in possesso di un adeguato potenziale personale, pur se momentaneamente non in condizione di garantirsi l’accesso ad una casa e ad un lavoro stabile. I cittadini comunitari che si rivolgono alle C.O.N. sono molto spesso lavoratori non in regola o con contratti precari cui è precluso, da premesse che non dipendono da una propria libera scelta, l’accesso a condizioni di vita migliori. Il livello di assistenza assicurato dalle strutture notturne appare già minimo, al di sotto del quale non risulta possibile concepire un'esistenza cui uno stato di diritto dovrebbe poter garantire e che non si avvicina ancora a concetti di esistenza degna.     Posto che la bassa soglia si fa carico anche della limitazione dei costi sociali, negando l’accesso ad una parte della popolazione homeless, non ne ridurrebbe né l’entità né gli effetti. 

Dicendo tutto questo bisogna riconoscere che i dormitori non sono certo la risposta adeguata ai flussi migratori, altresì è importante sottolineare che solo una parte, quella più esposta alla marginalità, finisce per essere intercettatta dalle C.O.N. Ovviamente le risorse disponibili risultano ulteriormente ridotte se si garantisce un accesso allargato, proprio per questo perseguire politiche di accrescimento delle stesse appare ancor più doveroso. L’esempio del comparto sanitario riflette una logica che andrebbe la pena di considerare.         Come da normativa infatti uno stato membro dovrebbe essere esente dall’erogare una serie di prestazioni sanitarie, ma contrariamente alle disposizioni contenute nella direttiva europea 2004/38/CE alcune regioni, tra cui il Piemonte, si sono dotate di un adeguato strumento di inclusione ricercando altrove nuove risorse. Attraverso l’introduzione del codice E.N.I. (ex S.T.P.) attribuito dagli I.S.I., si è voluta una procedura tale da poter eseguire una fatturazione parallela degli oneri delle prestazioni erogate, in modo da attivare procedure di rimborso secondo i classici canali diplomatici o stipulando accordi in sede comunitaria. Escludere servizi essenziali, come quello costituito dalle C.O.N. e garantirne altri di natura sanitaria, è un paradosso, proprio perché intimamente connesse risultano essere la garanzia della salute con delle condizioni minime di assistenza, quali un posto caldo in cui poter dormire e poter far fronte alle esigenze d’igiene personale. D’altro canto, le misure emergenziali attuate durante il periodo invernale, non sono completamente sufficienti. Invece garantendo un reale rimborso delle prestazioni erogate si renderebbero disponibili nuove risorse e si potrebbe pensare di reinvestirle o ridurre la spesa in bilancio; soluzione non raggiungibile, come si potrebbe credere, attuando una politica di non accoglienza. Infatti a meno che non si vogliano mutare le norme sui capitolati di appalto, le cooperative assegnatarie percepiscono dal committente una retta fissa indipendente dal numero di persone cui garantiscono un servizio. Altro elemento di critica concernente la disposizione del S.A.D. è riferito al periodo di ospitalità di soli tre mesi. Esso appare insufficiente per chi risiede in uno stato e dispone di una rete sociale costituitasi nel tempo, quindi è assolutamente inadeguato per un migrante che si trova di fatto ad affrontare molti più ostacoli e dispone di una rete più limitata. A questo si aggiunge il carattere una tantum della misura di sostegno. Se riferita alla normativa tale logica non rispecchia alcuna motivazione di diritto, perché non tiene conto di eventuali rientri dagli stati di appartenenza, che in base al D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 (attuazione della direttiva 2004/38/CE) ricostituiscono il diritto al soggiorno per altrettanti mesi. Giustamente, va osservato come la disposizione è nella fattispecie in deroga rispetto alla normativa vigente in quanto non vi è l’obbligo da parte dello stato membro ospitante di garantire alcuna misura in materia di assistenza sociale, segno questo di evidenti considerazioni di carattere inclusivo da parte del S.A.D., ma che risultano limitate ed inefficaci in rapporto al periodo di tempo concesso e in assenza di specifici interventi aggiuntivi di accompagnamento Nemmeno si può credere nella possibilità di concedere ospitalità solamente a chi è assolutamente regolare, perché tale condizione non è di facile individuazione nei paesi soggetti al trattato di Schengen. Inoltre, non si ritiene essere una prerogativa né tanto meno una possibilità facilmente realizzabile che siano gli operatori a dover certificare il possesso dei requisiti di lungo soggiornante. A tale proposito si ritiene utile specificare che gli elementi di controllo connessi con il lavoro sociale, non riguardano un elemento disgiunto dalle logiche di inclusione perché risultano essere al servizio di esse. Costruire barriere interne alla società inserendo principi di “legalità all’assistenza” si traduce in un uso paradossale di un servizio che fa dell’inclusione il proprio strumento e dell’inserimento il proprio fine, prestandosi a pericolose interpretazioni. Non è possibile non notare la forte similitudine di questo atteggiamento con quello espresso da alcuni ospiti italiani delle C.O.N. che rivendicano determinate risorse come proprie ed esclusive, ritenendo gli stranieri degli usurpatori ed operando di fatto un processo di discriminazione sulla base della differente area di provenienza. Simili logiche sono cariche di pericolosi significati, hanno nomi propri ed univoci; in un determinato contesto vengono prontamente svuotate di ogni supposta validità dagli operatori in servizio che capiscono, pur non approvando, essere frutto soprattutto della limitatezza delle risorse. Purtroppo le disposizioni sulle norme di accesso dei cittadini comunitari rischiano di rafforzarle, costituiscono un limite ed un rischio per chi vede il proprio lavoro come una possibilità per trasmettere dei valori che stanno alla base di una società civile. Sulla base delle affermazioni del rappresentante del S.A.D. espresse durante la III Convention Nazionale delle unità di strada e di bassa soglia circa il carattere sperimentale della disposizione, si vorrebbe aprire un confronto dialettico con le istituzioni. Riteniamo urgente un momento di condivisione e confronto tra operatori al fine di individuare i destinatari cui poter inoltrare critiche e proposte al fine di ottenere che venga vagliata la possibilità di una soluzione più adeguata.


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